Scopri cosa occorre per l’esonero della responsabilità solidale nella cessione dei crediti fiscali.
Secondo il comma 6, articolo 121, D.L. n. 34/2020, se i requisiti necessari per ottenere sconti fiscali per interventi edilizi non sono rispettati dopo la cessione del credito e lo sconto in fattura, l’importo deve essere recuperato dal primo beneficiario della detrazione (ad esempio il proprietario dell’immobile).
Se c’è violazione con dolo o colpa grave, oltre alle sanzioni previste dalla legge, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari sono responsabili in solido per il pagamento dell’importo e degli interessi.
Ma c’è una soluzione.
Il successivo comma 6-bis, introdotto dal DL n.11/2023, elenca i documenti che il cessionario deve acquisire per evitare la responsabilità in solido in caso di violazione delle regole e garantire l’esonero della responsabilità solidale.
CHECK-LIST PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ CONDIVISA NELLA CESSIONE DEI CREDITI
- Titolo edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi di edilizia libera, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la data di inizio lavori e che gli stessi sono agevolabili, anche se non richiedono autorizzazione.
- Comunicazione preliminare dell’inizio dei lavori all’ASL o, per interventi esclusi da questa comunicazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che tale comunicazione non è richiesta.
- Visura catastale precedente o storica dell’immobile oggetto degli interventi. Per immobili non ancora censiti, una richiesta di registrazione catastale. Il D.L. n. 11/2023 ha introdotto la possibilità di dimostrare l’esistenza dell’immobile con una ricerca catastale storica, oltre a quella precedente all’intervento.
- Fatture, ricevute o altri documenti che dimostrino le spese sostenute e il relativo pagamento.
- Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, con allegati richiesti dalla legge, rilasciate da professionisti abilitati, e ricevute di presentazione presso gli uffici competenti.
- Per interventi su parti comuni di edifici condominiali, una delibera condominiale di approvazione dei lavori e una tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
- Per interventi di efficienza energetica agevolabili con il c.d. “ecobonus ordinario”, la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, DM 6.8.2020.
- Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista o da un CAF.
- Attestazione di conformità agli obblighi antiriciclaggio degli enti coinvolti nella cessione.
- Per interventi di riduzione del rischio sismico, documentazione prevista dal Decreto MIT n. 58/2017 o asseverazione della classe di rischio prima e dopo l’intervento.
- Contratto di appalto tra chi ha eseguito i lavori e il committente.
Il comma 6-quater specifica che il mancato possesso di parte della documentazione non rende automaticamente responsabile in solido il cessionario o il fornitore. È possibile dimostrare la diligenza o la non gravità della negligenza con qualsiasi mezzo di prova garantendo l’esonero della responsabilità solidale.
La Circolare n. 27/2023 precisa che il comma 6-bis deve essere coordinato con il comma 6-quater e l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il dolo o la colpa grave non possono essere dedotti solo dalla mancanza di documentazione. Il cessionario può dimostrare la correttezza della propria condotta utilizzando ogni mezzo di prova.
L’onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario spetta ancora all’Ente impositore.
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